ECM: importanti novità per il triennio 2023-2025
- Posted by PPDental
- On 6 Marzo 2022
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La formazione continua in medicina
L’educazione continua in medicina (ECM) è un programma nazionale di attività formative che prevede il mantenimento di un elevato livello di conoscenze relative alla teoria, pratica e comunicazione in ambito sanitario.
Ogni operatore sanitario provvede alla sua formazione in ambito ECM in completa autonomia, cercando di rispettare e prediligere gli obiettivi di interesse nazionale e regionale che sono stati prefissati dall’apposita Commissione Nazionale.
La partecipazione al programma ECM è un dovere previsto dal codice deontologico ed un obbligo confermato dalla sentenza del TAR n. 14062/2004 del 18 novembre 2004 (Decreto Monti 2012).
Le regole dell’attuale triennio (2020-2022)
Per il triennio 2020-2022 sono state previste delle deroghe alla consueta acquisizione dei 150 crediti formativi.
Infatti, sono possibili riduzioni del debito formativo, con relativi bonus, nelle seguenti ipotesi:
- Bonus di 50 crediti ECM se il professionista ha continuato l’attività lavorativa durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19 (delibera);
- Bonus di 30 crediti ECM se il professionista ha acquisito per il periodo 2017-2019 un numero di crediti compreso tra 121 e 150;
A partire dal 2022 partiranno controlli e sanzioni da parte degli Ordini per verificare l’effettiva acquisizione dei crediti ECM da parte dei professionisti. Sanzioni che si tradurranno in un illecito disciplinare che andrà dall’avvertimento alla sospensione, fino a una possibile radiazione.
Novità ECM per il triennio 2023-2025 e assicurazione professionale
Per il triennio 2023-2025 vi saranno importanti novità in materia di formazione continua ad attendere i professionisti del settore sanitario.
Il 13 dicembre 2021, infatti, la Commissione Bilancio e Tesoro della Camera ha approvato l’emendamento Mandelli, Fassina e Stumpo al Decreto legge per l’attuazione del Pnrr, che a partire dal triennio 2023-2025 limiterà l’efficacia delle polizze assicurative RC protezionali per tutti coloro che non abbiano assolto almeno al 70% dell’obbligo formativo individuale dell’ultimo triennio utile.
Di seguito, il testo dell’articolo:
Art. 38-bis
(Disposizioni in materia di formazione continua in medicina)
“Al fine di attuare le azioni previste dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative al potenziamento e allo sviluppo delle competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario, a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l’efficacia delle polizze assicurative di cui all’articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, è condizionata all’assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell’obbligo formativo individuale dell’ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina.”