Provider e crediti ECM (Educazione continua in medicina)
- Posted by PPDental
- On 6 Dicembre 2016
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Da ottobre 2016, P&P Dental è Provider certificato ECM.
Cos’è L’ECM
La professionalità di un operatore della Sanità può venire definita da tre caratteristiche fondamentali:
• Il possesso di conoscenze teoriche aggiornate (il sapere);
• Il possesso di abilità tecniche o manuali (il fare);
• ll possesso di capacità comunicative e relazionali (l’essere).
Il rapido e continuo sviluppo della medicina nonché l’accrescersi continuo delle innovazioni sia tecnologiche che organizzative, rendono sempre più difficile per il singolo operatore della sanità mantenere queste tre caratteristiche al massimo livello: in altre parole mantenersi “aggiornato e competente”.
E’ per questo scopo che, in tutti i Paesi del mondo, sono nati i programmi di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.); essa comprende l’insieme organizzato e controllato di tutte quelle attività formative, sia teoriche che pratiche, promosse da Enti di Formazione in collaborazione con il Ministero della Salute con lo scopo di mantenere elevata ed al passo con i tempi la professionalità degli operatori della Sanità.
Naturalmente, ogni operatore della Sanità provvederà, in piena autonomia, al proprio aggiornamento; dovrà privilegiare, comunque, gli obiettivi formativi d’interesse nazionale e regionale. La E.C.M. è finalizzata alla valutazione degli eventi formativi, in maniera tale che il singolo medico, infermiere, o altro professionista sanitario possa essere garantito della qualità ed utilità degli stessi ai fini della tutela della propria professionalità; la E.C.M., inoltre, è lo strumento per ricordare ad ogni professionista il suo dovere di svolgere un adeguato numero di attività di aggiornamento e di riqualificazione professionale.
Partecipare ai programmi di E.M.C. è un dovere degli operatori della Sanità, richiamato anche dal Codice Deontologico ma è anche un diritto dei cittadini, che giustamente richiedono operatori attenti, aggiornati e sensibili. Ciò è oggi particolarmente importante ove si pensi che il cittadino è sempre più informato sulle possibilità della medicina di rispondere, oltre che a domande di cura, a domande più complessive di salute.
Cosa sono i crediti formativi E.C.M.? quanti crediti bisogna maturare?
I Crediti formativi E.C.M. sono una misura dell’impegno e del tempo che ogni operatore della Sanità ha dedicato annualmente all’aggiornamento ed al miglioramento del livello qualitativo della propria professionalità. Il credito è riconosciuto in funzione sia della qualità dell’attività formativa che del tempo ad essa dedicato in ragione delle specifiche professionalità.
In data 1 agosto 2007 è stato siglato l’accordo Stato–Regioni concernente il “Riordino del sistema di Formazione continua in Medicina”.
Nell’accordo è riportato, tra l’altro, che ogni operatore sanitario deve acquisire 150 crediti formativi nel triennio 2008-2010 secondo la seguente ripartizione:
• 50 crediti/anno per un totale di 150 nel triennio 2008-2010 e nel triennio 2011/2013.
Anche nel triennio 2014-2016 i crediti da maturare sono 150 rispettivamente 50 crediti/anno (minimo 25 e massimo 75).
I professionisti interessati
L’ E.C.M. interessa tutte le figure del ruolo sanitario, tali figure comprendono:
Medico chirurgo – Veterinario – Odontoiatra – Farmacista – Biologo – Chimico – Fisico – Psicologo Assistente sanitario – Dietista – Educatore professionale – Fisioterapista – Igienista dentale – Infermiere – Infermiere pediatrico – Logopedista – Ortottista/Assistente di oftalmologia – Ostetrica/o – Podologo Tecnico della riabilitazione psichiatrica – Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare – Tecnico audiometrista – Tecnico audioprotesista – Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro – Tecnico di neurofisiopatologia – Tecnico ortopedico – Tecnico sanitario di laboratorio biomedico – Tecnico sanitario di radiologia medica – Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva – Terapista occupazionale
I liberi Professionisti
Si ritiene opportuno ribadire che il programma ECM è obbligatorio per tutti i professionisti della salute; gli articoli 16-bis e 16-ter del decreto legislativo 502 prevedono, in generale, l’obbligo formativo per tutti gli operatori della sanità.
La Formazione continua è, infatti, un requisito essenziale per il corretto esercizio professionale, ossia per il mantenimento nel tempo dell’abilitazione all’esercizio professionale di ciascun operatore sanitario; in quanto tale, deve essere necessariamente obbligatoria per tutti i professionisti e richiedere regole e garanzie uniformi su tutto il territorio nazionale. Regole e garanzie che sempre di più saranno comuni a tutti i Paesi dell’Unione europea. La verifica periodica dell’abilitazione professionale, ossia la verifica del mantenimento di adeguati livelli di conoscenze professionali e del miglioramento delle competenze proprie del profilo di appartenenza, è possibile attraverso vari strumenti. L’ECM è, allo stato, l’unico strumento preordinato all’aggiornamento professionale ed alla formazione permanente per tutti i professionisti della salute che consente la verifica periodica del mantenimento dell’abilitazione professionale. In tale prospettiva il Piano Sanitario 2003/2005, approvato con D.P.R. 23 maggio 2003, ha confermato chiaramente l’obbligatorietà della formazione continua per tutti i professionisti della salute. Inoltre l’Accordo fra il Ministro della salute e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancito dalla Conferenza Stato-Regioni del 20 dicembre 2001, ha fatto proprie le determinazioni assunte dalla Commissione nazionale per la formazione continua sulla obbligatorietà del Programma ECM per tutti i professionisti della salute; i successivi accordi non hanno modificato tale impostazione.
Il ruolo del Provider ECM
Dal 1 gennaio 2008, con l’entrata in vigore della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, la gestione amministrativa del programma di ECM ed il supporto alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, fino ad oggi competenze del Ministero della salute, sono stati trasferiti all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas).
“L’accreditamento di un Provider è il riconoscimento da parte di un’istituzione pubblica (Agenas) che un soggetto è attivo e qualificato nel campo della formazione continua in sanità e che pertanto è abilitato a realizzare attività formative riconosciute idonee per l’ECM individuando ed attribuendo direttamente i crediti ai partecipanti.
L’accreditamento si basa su un sistema di requisiti minimi considerati indispensabili per lo svolgimento di attività formative (ECM) e viene rilasciato ad ogni provider da un solo Ente accreditante a seguito della verifica del possesso di tutti i requisiti minimi condivisi definiti nelle “Linee guida per i Manuali di accreditamento dei provider”.
In breve il Provider è “quel soggetto, attivo e qualificato nel campo della formazione continua in Sanità, abilitato a realizzare attività formative riconosciute idonee per l’ECM individuando e attribuendo direttamente i crediti ai partecipanti”.
Oltre a garantire l’effettiva partecipazione degli operatori alle attività ECM, assicurarne la valutazione della qualità percepita e valutare l’apprendimento di chi ha preso parte alle attività formative, il Provider ha il compito di tutelare la formazione ECM da influenze di chi ha interessi commerciali nel settore della Sanità.
Può quindi accreditare eventi e programmi ECM solo se in grado di garantire che l’informazione e l’attività educazionale sia obiettiva e non influenzata da interessi diretti o indiretti, che ne possano pregiudicare la finalità esclusiva di educazione/formazione dei professionisti della Sanità.