Novità ECM 2020
- Posted by gestore
- On 28 Luglio 2020
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L’ECM (Educazione Continua in Medicina) è il processo attraverso il quale il professionista della salute si mantiene aggiornato per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze del Servizio sanitario e al proprio sviluppo professionale.
La formazione comprende l’acquisizione di nuove conoscenze, abilità e attitudini utili a una pratica competente ed esperta.
I professionisti sanitari hanno l’obbligo deontologico di mettere in pratica le nuove conoscenze e competenze per offrire un’assistenza qualitativamente utile. Prendersi, quindi, cura dei propri pazienti con competenze aggiornate, senza conflitti di interesse, in modo da poter essere un buon professionista della sanità.
Dal 1 gennaio 2008, la gestione amministrativa del programma di ECM ed il supporto alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, fino ad allora competenze del Ministero della Salute, sono stati trasferiti all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas).
Tutti i soggetti appartenenti ad una delle professioni sanitarie riconosciute dalla normativa vigente sono destinatari dell’obbligo ECM.
L’obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all’Ordine.
Il professionista deve acquisire almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale con la partecipazione a eventi ECM erogati da provider accreditati.
Per completare il proprio obbligo formativo è possibile maturare crediti ECM anche con altri tipi di formazione, per esempio:
- Attività di docenza in corsi accreditati ECM e formazione individuale: i crediti maturati con queste attività non possono superare il 60% del debito formativo individuale triennale;
- Autoformazione: i crediti acquisiti per autoformazione non possono eccedere il 20% del fabbisogno triennale complessivo.
Come verificare i crediti ECM acquisiti?
Il professionista sanitario può conoscere in ogni momento, tramite l’accesso all’anagrafe nazionale del COGEAPS, i crediti dallo stesso maturati e il proprio debito formativo complessivo (per registrarsi al COGEAPS (clicca qui).
Il COGEAPS (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie) è un organismo che riunisce le Federazioni Nazionali degli Ordini e le Associazioni dei professionisti coinvolti nel progetto di Educazione Continua in Medicina e che gestisce l’anagrafe sanitaria, attraverso il sito istituzionale è possibile, previa registrazione, verificare tutti i crediti ECM a partire dal 2002.
Il portale internet del COGEAPS rappresenta un punto di riferimento non solo per i professionisti sanitari relativamente a funzionalità di anagrafica ed ECM ma vuole anche essere uno strumento per una migliore comunicazione istituzionale e professionale poiché è un sistema di autenticazione e profilazione degli utenti a garanzia delle Istituzioni di riferimento. La gestione dell’anagrafe centralizzata del COGEAPS viene integrata con i sistemi locali dei singoli Ordini professionali con il compito di favorire una visione unica e globale dell’operatività senza eludere né togliere le competenze demandate legalmente a ciascun Ordine professionale.
Novità Ecm 2020: obbligo formativo per il triennio 2020-2022 e recupero crediti per il triennio 2017-2019.
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) ha confermato quanto stabilito dal cosiddetto “Decreto scuola”, chiedendo che quanto previsto dalla Legge n. 41/2020 sia applicato al triennio in corso, riducendo l’obbligo formativo per il triennio 2020-2022 da 150 a 100 crediti ECM.
Inoltre, la CNFC ha stabilito la proroga al 31 dicembre 2021 del termine per l’acquisizione dei crediti formativi relativi al triennio 2017-2019.
E’ possibile recuperare i crediti non maturati nel triennio 2014-2016 o nel triennio 2017-2019?
Tutti coloro che nel triennio 2014-2016 non hanno soddisfatto l’obbligo formativo hanno la possibilità di completarlo utilizzando i crediti maturati per il triennio 2017-2019. I crediti trasferiti al triennio 2014-2016 non saranno considerati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo del triennio 2017-2019 e tale spostamento è irreversibile.
Per coloro che si avvalgono di questa opportunità non si applicano le riduzioni di 30 o 15 crediti collegate alla formazione del triennio 2014-2016 ed il debito formativo per il triennio 2017-2019 viene riportato a 150 crediti.
Chiunque desideri “sanare” la propria posizione dovrà effettuare personalmente lo spostamento dei crediti, collegandosi al portale COGEAPS e accedendo all’area riservata dell’anagrafe crediti ECM.
Che cos’è la certificazione ECM e come richiederla?
Il professionista sanitario può chiedere in qualsiasi momento l’attestazione del numero di crediti formativi registrati nel sistema del COGEAPS e, al termine del triennio formativo di riferimento, l’eventuale certificazione del pieno soddisfacimento dell’obbligo formativo del relativo triennio. Competenti al rilascio della certificazione sono i relativi ordini.
Per il compimento di tali attività, gli enti certificatori si avvalgono delle anagrafi gestite dal COGEAPS. Le certificazioni rilasciate sono valide e utilizzabili secondo la normativa vigente.
Poiché la CNFC ha dato la possibilità di “recuperare” i crediti mancanti di entrambi i trienni 2014-2016 e 2017-2019, l’emissione dei certificati triennali 2014-2016 (per coloro che non lo hanno già ottenuto), così come quella dei certificati relativi al triennio 2017-2019, avverrà dopo che il COGEAPS avrà provveduto a trasmettere a tutti gli Ordini i dati necessari, che considereranno anche gli spostamenti di crediti effettuati dai singoli professionisti.
Per maggiori informazioni consulta il Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario